6 Maggio 2024

Serie C – Ammende per Casertana, Turris e Sorrento: le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del Settore Distinti determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio della gara (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, all’ingresso in campo delle squadre, tre bengala sul terreno di gioco provocando, la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un’asta di bandiera in plastica nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRASCATORE PAOLO (TURRIS)