21 Maggio 2024

Giudice Sportivo Serie C – Ammende a Casertana, Avellino e Turris. Tre turni di stop per Marcone

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 6 e 7 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA

AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo, tre fumogeni verso il Settore Ospiti occupato dai tifosi avversari, di cui due cadevano nel recinto di gioco sulla pista d’atletica, senza conseguenze, e un fumogeno nel recinto di gioco che rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la relativa rimozione e
provocava il danneggiamento del manto in erba sintetica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati in direzione dei tifosi avversari (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato:
1. al 23° minuto del primo tempo, due petardi di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 48° minuto della gara, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità della condotta sub 1) e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato al 4° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze;
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

MARCONE RICHARD GABRIEL (SORRENTO)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, a gioco fermo, calciava il pallone contro quest’ultimo, colpendolo sulla coscia, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta e considerata la gravità del gesto posto in essere, quanto meno equiparabile al contatto fisico sanzionato dall’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. (r. Assistente
Arbitrale n.1).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO (AVELLINO)
PROIETTI MATTIA (CASERTANA)
BERMAN TAMIR (GIUGLIANO)