1 Maggio 2024

Benevento multato per non aver rispettato i protocolli sanitari: i dettagli

benevento

La FIGC, in seguito alla conclusione delle indagini della Procura Federale in merito alla non osservanza dei protocolli sanitari per la ripresa degli allenamenti dell’estate 2020, ha deciso di multare il Benevento Calcio, Oreste Vigorito, Franco De Cicco e Stefano Salvadori.

Di seguito il comunicato della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1152 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Oreste VIGORITO, Franco DE CICCO, Stefano SALVATORI, e della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ORESTE VIGORITO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in
materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a
distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020, del test eseguito in data 07/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 02/07/2020, del test eseguito in data 17/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 10/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 12/06/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/05/2020, del test eseguito in data 10/07/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 25/06/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone al sig. Varrà Fortunato nelle date previste del 12/06/2020, 02/07/2020, 07/07/2020; 10/07/2020 e 21/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire l’esame sierologico in data 06/07/2020, all’ingresso nel Gruppo Squadra, al sig. Massella Davide come previsto da protocollo;

FRANCO DE CICCO Responsabile Sanitario tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, ed il sig. STEFANO SALVATORI, Medico Sociale tesserato per la società Benevento Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle
“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020, del test eseguito in data 07/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 02/07/2020, del test eseguito in data 17/07/2020 a distanza di 7 giorni dal precedente del 10/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data in data 12/06/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 28/05/2020, nonché del test eseguito in data 10/07/2020 a distanza di 15 giorni dal precedente del 25/06/2020; nonché per non aver fatto eseguire il test del tampone al sig. Varrà Fortunato nelle date previste del 12/06/2020, 02/07/2020, 07/07/2020; 10/07/2020 e 21/07/2020; nonché per non aver fatto eseguire l’esame sierologico all’ingresso nel Gruppo Squadra al sig. Massella Davide come previsto da protocollo;

BENEVENTO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,
formulata dal Sig. Oreste VIGORITO, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante protempore, per conto della società BENEVENTO CALCIO S.R.L, e dai Sigg. Franco DE
CICCO, e Stefano SALVATORI;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1315,00 (milletrecentoquindici/00) di
ammenda per il Sig. Oreste VIGORITO, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Franco DE CICCO, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano
SALVATORI, e di € 1750,00 (millesettecentocinquanta/00) di ammenda per la società BENEVENTO CALCIO S.R.L.;
– si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.