3 Maggio 2024

Turris-Messina, le decisioni del Giudice Sportivo: società multate, una gara a porte chiuse per i corallini. Inibito Piedepalumbo

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Silvia Zabaldi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, – viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo concernenti la gara TurrisACR Messina del 27 gennaio 2024 e il referto dell’Arbitro; rileva quanto segue:

I sostenitori della Società Turris, che occupavano il lato sinistro della Tribuna Centrale:

1. al 24° e al 28° minuto del primo tempo, lanciavano dell’acqua da una bottiglietta che raggiungeva in entrambi i casi il portiere del Messina, Sig. Fumagalli Ermanno, la prima volta agli occhi, la seconda al volto; contestualmente indirizzavano, nei confronti dello stesso, ripetute espressioni offensive;

2. al 45°+6 minuto del secondo tempo, lanciavano i seguenti oggetti verso la panchina della squadra avversaria:
– n. 7 bottigliette di plastica di caffè Borghetti semivuote;
– n. 1 accendino;
– n. 2 tubi di cartone di patatine tipo Pringles semivuoti;
– n. 1 asta da bandiera lunga circa 150 cm;
– n. 3 bottigliette di plastica semipiene di acqua;
– varie monete;
– n. 1 pietra delle dimensioni di circa cm 8x4x2 che colpiva alla testa il calciatore della squadra avversaria, Sig. Fumagalli Jacopo, il quale, molto dolorante, restava a terra per diversi minuti, finché non veniva soccorso dal medico che gli applicava una borsa di ghiaccio sulla testa;

3. il lancio degli oggetti di cui sopra rendeva necessario, per coloro che si trovavano sul terreno di gioco, l’allontanamento dalla zona coinvolta e determinava la sospensione della gara per circa 7 minuti;

4. durante il lancio degli oggetti, un certo numero di tifosi locali, col volto coperto da passamontagna, tentava di sfondare il cancello e di entrare all’interno del recinto di gioco, senza riuscirci grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e degli steward in servizio;

5. al 22° minuto del secondo tempo, intonavano, per circa un minuto, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento
discriminante.

Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, come dimostrato in modo inconfutabile dal colpo alla testa subito da parte di un calciatore della squadra ospite, il quale è stato attinto dalla pietra sopra indicata; considerato, altresì, che la condotta di cui al punto 2 ha comportato la sospensione della gara per un periodo di circa 7 minuti;

– visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti;

– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S., in considerazione della gravità delle condotte tenute dai sostenitori della Società Turris e della sua pericolosità, sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

P.Q.M.

– delibera di sanzionare la Società TURRIS con l’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.

Dispone che la sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Turris disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00 ACR MESSINA per avere, circa la metà dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 17° minuto del primo tempo, intonato per circa 30 secondi un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della frase pronunciata, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PIEDEPALUMBO ANTONIO (TURRIS) – Per avere, al 45°+6 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antiregolamentare e violenta nei confronti di un giocatore avversario che stazionava tra le due panchine, in quanto si avvicinava a
quest’ultimo ostacolando il suo tentativo di raccogliere una pietra lanciata dagli spalti che aveva colpito un suo compagno di squadra e nell’occasione gli sferrava uno schiaffo sulla nuca e lo colpiva con una manata al volto; in seguito, si allontanava dal recinto di gioco prima che l’Arbitro fosse in grado di notificargli il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutata la particolare gravità della condotta posta in essere, con riferimento sia ai colpi inferti al calciatore avversario che alla finalità della stessa, tesa ad impedire la raccolta dell’oggetto che aveva colpito un calciatore ospite (p. aggiuntiva, r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).