17 Maggio 2024

Serie C, multate Avellino, Juve Stabia e Gelbison: tutte le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere:
1 – fatto esplodere sei petardi nel Settore da loro occupato; 2 – lanciato, un sostenitore posizionato nel Settore Tribuna Scoperta sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua senza il tappo al 35° minuto del secondo tempo in direzione della panchina della Squadra avversaria senza colpire alcuno; 3 – acceso diversi fumogeni, uno dei quali generava, al 33° minuto circa del primo tempo, un principio di incendio nel proprio Settore, prontamente spento dagli stessi tifosi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al principio di incendio (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 900 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
1 – lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 1° minuto del primo tempo da parte dei sostenitori posizionati in Curva Ospiti; 2 – danneggiato un tubo del wc e il pannello inferiore di una porta del bagno degli uomini del Settore Curva Ospiti loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 600 GELBISON per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco un contenitore di un fumogeno vuoto, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
CIANFRONE GIUSEPPE (GELBISON)
per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava nei loro confronti gesticolando vistosamente ed
uscendo dalla propria area tecnica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIZZO NICOLAS CESAR (GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI NUNZIO FRANCESCO (TURRIS)