2 Maggio 2024

Serie C – Multate Avellino, Juve Stabia, Benevento e Turris: le decisioni del Giudice Sportivo

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 3.500,00

AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione degli stessi;
3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;
4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;
5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n. 1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre entravano in campo, un fumogeno nel recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, causando la bruciatura del manto erboso;
2. danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;

B) per avere i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° al 21° minuto della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3 e 26 valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c. documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.800,00

TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco all’indirizzo dei componenti della panchina
avversaria, senza colpire alcuno;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
1. lanciato, al termine della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2 esploso, al termine della gara, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D’ AUSILIO GUADAGNO MICHELE (AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con ESEMPIO STEFANO e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre.

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con D’AUSILIO MICHELE e tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti dai compagni delle rispettive squadre. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAESTRELLI ALESSIO (TURRIS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMIAN FILIPPO (CASERTANA)
MATESE MATTIA (CASERTANA)