21 Maggio 2024

Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: multate Avellino e Turris. Un turno a Erradi della Juve Stabia

giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 30° minuto circa del secondo tempo, a gioco in svolgimento, all’interno del recinto di gioco, nell’area di rigore, in una zona dove non erano presenti calciatori nel momento del lancio, una bottiglietta d’acqua di plastica semivuota, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 92/266 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ERRADI BILAL (JUVE STABIA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo un contatto con quest’ultimo, reagiva mettendogli un braccio sulla parte alta del petto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

VITALE GAETANO (SORRENTO)