21 Maggio 2024

Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Turris e Benevento. Un turno di stop a Pagliuca e a Pane

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4 e 5 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1.000,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribunale Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco, al 42° minuto del secondo tempo, un contenitore di patatine pieno (che colpiva un tesserato della propria squadra) e contestualmente un bicchiere di plastica pieno;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Tribuna, al 16° minuto del secondo tempo, puntato più volte un raggio laser di colore verde all’indirizzo del viso del portiere del
Benevento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 600,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando platealmente e
pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione;
B) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna retrostante le panchine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANE PASQUALE (AVELLINO)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto dopo aver proferito nei suoi confronti parole ingiuriose cercava il contatto fisico senza riuscirci solo grazie all’intervento di altri tesserati. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).