17 Maggio 2024

Serie C, ammenda per la Juve Stabia. Un turno a Fontana e Di Napoli

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDE 

€ 2000 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco;
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo;
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli;
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA GAETANO (TURRIS)
per avere, al termine del primo tempo, mentre entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto lo avvicinava e pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti reiterate frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c.)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, alzava la gamba colpendolo con i tacchetti al collo e al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e le modalità della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SALVEMINI FRACENSCO PAOLO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)