16 Maggio 2024

Serie C – Ammende per Casertana, Juve Stabia e Giugliano. Inibiti Lovisa e Giuseppe D’Agostino: le decisioni del Giudice Sportivo

giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 26 e 27 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.000,00 CASERTANA

A) per l’indebita presenza, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, e al termine della gara, di soggetti identificati e non identificati ma riconducibili alla Società nel recinto di gioco per festeggiare con la propria Squadra;
B) per indebita presenza, nella zona antistante gli spogliatoi di numerosi soggetti non identificati ma riconducibili alla società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 JUVE STABIA

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati nonostante i ripetuti richiami da parte dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 GIUGLIANO

per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024 ED EURO 500,00 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (JUVE STABIA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava una frase irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024

D’AGOSTINO GIUSEPPE (CASERTANA)
per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, fatto accesso indebitamente nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito in distinta, e per aver percorso la pista d’atletica a ridosso della Tribuna Centrale per festeggiare la segnatura della rete e incitare il pubblico presente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).

COLLABORATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NUZZO ANGELO (CASERTANA)
per avere, al 94° minuto della gara, in occasione della segnatura di una rete da parte della propria Squadra, consentito l’accesso al recinto di gioco, mediante l’apertura del cancello d’ingresso posto al lato sinistro della Tribuna, di alcune persone identificate e di altre non identificate, ma riconducibili alla Società; al termine della gara, altri soggetti non identificati, penetravano sempre dal medesimo varco e entravano sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della Squadra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

PASTINA CHRISTIAN DIEGO (BENEVENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARMELLINO MARCO (AVELLINO)

CALDORE MARCO (GIUGLIANO)

ROMANO ANTONIO (GIUGLIANO)