19 Maggio 2024

Serie C, il Giudice Sportivo: multe per Turris, Avellino e Benevento. Due giocatori squalificati

giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 1000,00 – TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell’avere lanciato: 1. all’inizio della gara, un bengala, nel recinto di gioco provocando la bruciatura del telone posto a copertura dei LED pubblicitari posizionati a bordo campo; 2. all’inizio della gara, cinque petardi nel recinto di gioco di cui uno provocava il danneggiamento della manichetta dell’acqua dell’impianto antincendio prontamente sostituito da parte degli addetti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00 AVELLINO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’inizio della gara e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di lieve entità nel recinto di gioco, senza
conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 34° e 43° minuto della gara, due petardi di elevata potenza nel proprio Settore, senza creare danni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PISCOPO KEVIN (JUVE STABIA)

DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)