giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Ospiti, intonato al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per più volte, nei confronti dei tifosi avversari e di altra squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;
C) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.– documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).

SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale sinistra, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco che colpivano la copertura della panchina della Squadra avversaria, e una bottiglietta semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DI MAIO GIUSEPPE (JUVE STABIA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione; Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1.000,00 DI AMMENDA

PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della Squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l’Arbitro raggiungeva il centrocampo per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l’immagine dell’episodio sul cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro prontamente 151/466 fermato da un dirigente della propria società;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all’interno degli spogliatoi sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e invitandoli nuovamente a guardare l’immagine di un episodio sul cellulare.
c) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria della propria Squadra, nonostante il provvedimento di espulsione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. IV Ufficiale, proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA PORTA ANTONIO (AVELLINO)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo
stesso determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

VITALE GAETANO (SORRENTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, pronunciava frasi irriguardose e offensive nei loro confronti.151/468 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CURCIO ALESSIO (CASERTANA)

DI DIO FLAVIO (GIUGLIANO)

SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)