29 Aprile 2024

Giudice Sportivo Serie C – Multate Avellino, Juve Stabia, Benevento e Turris. Inibito Degli Esposti della Casertana

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 3.500,00

BENEVENTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei
tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A), rilevato che le condotte sub A) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 2.000,00

JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenticommessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosi bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna, acceso all’interno della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici per la condotta sub A n.1) a carico della società sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)