19 Maggio 2024

Giudice Sportivo, multe per Juve Stabia, Avellino e Giugliano. Stangata ad Illanes

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 31 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ 
AMMENDA

€ 3000 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un gruppo di quattro-cinque suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 34° minuto circa del secondo tempo, e per cinque minuti circa, attinto con sputi e ingiuriato il IV Ufficiale di gara. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore curva loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, all’interno del recinto di gioco un fumogeno che si spegneva
senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 300 GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori presenti nella Curva Sud superiore, Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti di nei confronti delle Forze dell’Ordine al 39° minuto del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)
per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità
di giocare il pallone che nell’occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la
delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERINA PIETRO (TURRIS)
per avere, al 64° minuto circa, colpito un raccattapalle nel tentativo di rientrare in possesso del pallone.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti, considerate le dichiarazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti e la reazione alla condotta del calciatore da parte del pubblico che assisteva alla gara e dei dirigenti della società ospitante (r.proc. fed.).