19 Maggio 2024

Coppa Italia Serie C – Le decisioni del Giudice Sportivo: Juve Stabia multata

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 4, 5 e 6 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCEITÀ

AMMENDA

JUVE STABIA € 1.000,00
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, per tutta la durata dei calci di rigore, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra
avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante i calci di rigore, una bottiglietta d’acqua semipiena, sul terreno di gioco ad un metro dal portiere della Squadra avversaria,
senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TARANTINO NAZZARENO (JUVE STABIA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

MASELLA DAVIDE (BENEVENTO)
per avere, al 7° minuto del primo tempo supplementare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva all’altezza della tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
STABILE DAVIDE PIO (GIUGLIANO)