Il sostituto GST avv. Francesco Zaccaria letti i ricorsi, le memorie difensive nonché le controdeduzioni prodotte dalle società SSDSRL Virtus Junior Stabia FR e ASD Città di Campagna 1919 relativi a quanto occorso durante la partita dell’11.05.2024 fra le due società valevole per il Play Off Promozione – Girone D – 2^ turno rilevato che: come relazionato dal DDG: “Al minuto 3 del 2T supplementare, dopo la realizzazione della rete della società Campagna, i calciatori esultavano aggrappandosi alla rete/recinzione
che separa il terreno di gioco dal settore spalti. A seguito di ciò la recinzione in almeno 3 parti subiva un cedimento strutturale e pertanto dovevo sospendere la gara in quanto il danno non era riparabile e le forze dell’ordine presenti al campo (Carabinieri) mi informavano che non sussistevano più le condizioni per potere garantire il prosieguo della gara”. Considerato che: come emerge in maniera netta da quanto relazionato dal DDG, nonché dai CDC presenti all’impianto, la rottura della recinzione è stata causata da un episodio fortuito (eccessiva foga nell’esultanza); non vi sono stati momenti di tensione né sugli spalti e, tantomeno, sul TDG; il DDG, a seguito di quanto rilevato dalle Forze dell’Ordine presenti all’impianto, non poteva decidere diversamente da come ha fatto.
Tutto quanto rilevato e considerato ORDINA la prosecuzione dell’incontro SSDSRL Virtus Junior Stabia FR – ASD Città di Campagna 1919 Play Off Promozione – Girone D – 2^ turno. La gara dovrà riprendere al minuto 3 del 2 tempo supplementare con il risultato di 1 a 2 in favore della società ospitata ASD Città di Campagna 1919. La società ospitante SSDSRL Virtus Junior Stabia FR dovrà battere il calcio di inizio per la ripresa del gioco schierandosi sul TDG difendendo presso
la metà campo dove c’è l’ingresso e l’uscita dal TDG (spogliatoi) mentre la società ASD Città di Campagna 1919 difendendo sul lato opposto. Le spese per il ripristino della recinzione dell’impianto comunale di Casola di Napoli, ove quantificate e provate, saranno a carico della società ASD Città di Campagna 1919. Rimanda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania FIGC – LND per l’individuazione della data nella quale proseguire la gara. Per i provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara, le ammonizioni saranno rese note all’esito della gara, ordina incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva