Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 SETTEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

PERINETTI CASONI GIORGIO (AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PAGOTTO ANGELO (AVELLINO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETITO FRANCESCO PIO (SORRENTO)
per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto a gioco fermo lo spintonava strattonandolo per la maglia nel tentativo di prendere il pallone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 39 C.G. S, valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.