Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ
AMMENDA

€ 1000 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, due petardi al momento dell’entrata sul terreno di gioco, uno al minuto 19°, uno al minuto 67°, due durante i minuti di recupero, due dopo la fine della partita, per un totale di 8 petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere fatto esplodere, al 40° minuto circa, nel recinto di gioco, un petardo di elevata potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022
ESPINOSA LUCA (GIUGLIANO) per aver, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
per aver, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CONTESSA SERGIO (TURRIS)