giudice sportivo lega pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 3.000,00 CASERTANA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 1° ed al 45° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, tre bengala in direzione del Settore Ospiti e una bottiglietta d’acqua semipiena che cadevano nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, un accendino di colore verde nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale e Distinti intonato, al 30° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.800,00 JUVE STABIA

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento delle squadre, tre fumogeni e tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell’aver lanciato, durante la gara, due petardi e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere i suoi sostenitori, nel numero di 150 circa, dal 16° del primo tempo al termine della gara, spostandosi dal Settore loro destinato, occupato una parte dello stadio delimitata da una recinzione in quanto inagibile.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e la intrinseca pericolosità delle condotte poste in essere (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00 GIUGLIANO

per avere circa cinquanta bambini, posizionati nel Settore Tribuna Laterale, al 9°, 16° e 17° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, in ciascuna delle tre occasioni ripetuto per almeno dieci volte.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 NOVEMBRE 2023

AMODIO ANTONIO JUNIOR (GIUGLIANO)
A) per avere fatto accesso sul terreno di gioco ed esservi trattenuto per tutto il primo tempo di gara, senza essere iscritto in distinta;
B) per avere, al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo proferendo una frase offensiva nei suoi confronti, contestando il suo operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione (r. arbitrale, r. proc. fed., r c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva dall’area tecnica di circa cinque metri e, avvicinandosi al IV Ufficiale, pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per dissentire nei confronti di una loro decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ESEMPIO STEFANO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)