Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 2.000,00

GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile lato Sud, intonato, al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e nel Settore Tribuna Montevergine, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 35° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco e precisamente sulla copertura del tunnel degli spogliatoi, senza conseguenze;
2. al 95° minuto della gara, un pezzo di cemento di cm 3×4 nel recinto di gioco tra la panchina aggiuntiva della squadra ospite e il Collaboratore della Procura Federale posizionato sulla sinistra della stessa senza creare danni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, la intrinseca pericolosità della condotta sub 2) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal 40° al 45° minuto del secondo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui due sul terreno di gioco e una nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (AVELLINO)
CIANO CAMILLO (BENEVENTO)
MONTALTO ADRIANO (CASERTANA)
SORRENTINO LORENZO (GIUGLIANO)
LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)