giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 31 Marzo e del 1 Aprile 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.000,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 32°, al 35° e al 45° minuto del secondo tempo, cinque petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 APRILE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario SIG. DE VITO VINCENZO in quanto, dopo aver raggiunto l’area spogliatoi, proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei suoi confronti e cercava il contatto fisico con quest’ultimo non riuscendoci solo grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le squadre e degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

TALIA ANGELO (BENEVENTO)

DEL SOLE FERDINANDO (GIUGLIANO)