Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 18 e 19 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Ammenda € 2.000,00 – Juve Stabia per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati dal Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 18° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva sulla schiena l’Assistente Arbitrale n.1; 2. al 19° minuto del secondo tempo, a gioco in svolgimento, del liquido che attingeva sui pantaloncini l’Assistente Arbitrale n. 1. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.1, r. proc. fed, r. c.c.).

Dirigenti non espulsi

Ammenda € 500,00 – Primicile Rosario (Turris)

per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto, forniva indicazioni tecniche all’Allenatore Salvatore Lorenzo comunicategli dall’Allenatore squalificato Caneo Bruno, così concorrendo nella violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 21, comma 9, C.G.S., valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

Allenatori espulsi
Squalifica per una gara effettiva ed  € 500,00 di ammenda

Caneo Bruno (Turris)

A) per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa per contestarne l’operato; B) per avere reiterato tale condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre rientrava negli spogliatoi, proferiva frasi ingiuriose e irriguardose nei loro confronti; C) per avere continuato ad impartire disposizioni tecniche dopo essere stato espulso ed essersi posizionato in Tribuna. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).

Allenatori non espulsi

Ammenda € 500,00 Salvatore Lorenzo (Turris)

per avere ricevuto disposizioni tecniche dall’Allenatore Caneo Bruno nonostante fosse squalificato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr)

Berra Filippo (Benevento)

Ammonizione con diffida (IV Infr)

Armellino Marco (Avellino)