Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 800,00

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d’acqua piene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

CARLI MARCELLO (BENEVENTO)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro
decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 OTTOBRE 2023

CILENTO ALESSANDRO (BENEVENTO)
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

D’ALTERIO SALVATORE (SORRENTO)
per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)

MAROTTA ALESSANDRO (BENEVENTO)
A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza
conseguenze;
B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.)