La Juve Stabia deve fare i conti con la sospensione, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, di Umberto Eusepi in via cautelare. Il bomber potrà comunque presentare ricorso contro tale decisione. Di seguito il comunicato:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Umberto Eusepi (FIGC) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da NADO Italia”. 

Ecco cosa dicono gli artt. 2.1 e 2.2

2.1 Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta

2.1.1  È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita. Gli Atleti sono responsabili di qualsiasi o dei suoi metaboliti o markers siano riscontrati nei propri campioni biologici. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2.1 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.1.2  Uno dei seguenti casi costituisce prova sufficiente di violazione della normativa antidoping ai sensi dell’articolo 2.1: presenza nel campione biologico A dell’Atleta di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, nel caso in cui l’Atleta rinunci alle analisi del campione biologico B e quest’ultimo non venga analizzato; o, nel caso in cui il campione biologico B venga analizzato e l’analisi confermi la presenza nel campione biologico B di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, riscontrati nel campione biologico A dell’Atleta; o, nel caso in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l’analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o l’Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.

2.1.3  Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico WADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell’Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all’articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono definire specifici criteri per la valutazione o l’esito di alcune sostanze proibite.

2.2 Uso o tentato uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti

2.2.1  È responsabilità personale dell’Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito. Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della violazione di cui all’articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l’uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.2.2  Il successo o il fallimento dell’Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell’Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito”.

LEGGI LE ALTRE NEWS SULLA JUVE STABIA