19 Aprile 2024

Giudice Sportivo, Juve Stabia e Avellino multate. Arriva anche la decisione riguardante la sfida tra irpini e Foggia

Giudice-Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 1500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere un petardo di notevole potenza nel settore loro
riservato al 36°minuto circa del primo tempo e nell’avere lanciato e fatto esplodere un petardo di notevole potenza all’interno del recinto di gioco al 26° minuto circa del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1500 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore posizionato nella Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15°minuto circa del secondo tempo, il contenuto di acqua di una bottiglietta che attingeva un
Calciatore della Squadra avversaria mentre stava effettuando il riscaldamento all’interno del recinto di gioco; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel Settore loro riservato due petardi, al 12° minuto circa del
secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

GARA FOGGIA – AVELLINO DEL 7 NOVEMBRE 2022
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, con l’assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini,
– viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 7 novembre 2022 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
– visti gli accertamenti effettuati e trasmessi dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.

Condotte perpetrate dai tifosi dell’Avellino
– tra il minuto 28 e 30 del primo tempo, esplosione di tre petardi, due lanciati nel loro stesso settore ed uno nel terreno di gioco, in prossimità della bandierina del calcio d’angolo di fronte al proprio
settore;

– fra il minuto 30 e 34 del primo tempo, in risposta a lanci effettuati dagli avversari, lancio verso la curva nord settore “Franco Mancini”, occupata dai tifosi del Foggia, di quattro fumogeni e di tre bottigliette di acqua;

– a seguito della commissione delle condotte di cui sopra e di quelle poste in essere dai tifosi avversari, è stata decisa la sospensione della gara;

– al termine della gara, in risposta a lanci dei tifosi avversari, i tifosi dell’Avellino hanno lanciato, verso il settore sopra indicato, occupato dai tifosi del Foggia, quattro fumogeni ed una bottiglietta di
acqua;

– durante l’incontro, a causa del lancio di un petardo proveniente dal settore ospiti, due operatori dei vigili del fuoco facevano ricorso alle cure mediche e riportavano un trauma acustico da scoppio guaribile in giorni 5 di prognosi;

– durante l’incontro, a causa del lancio di un petardo, uno steward veniva soccorso da personale del 118 in servizio allo stadio e riscontrato affetto da “trauma acustico conseguente a scoppio di
petardo a distanza ravvicinata” e un altro steward, mentre si trovava sul recinto di gioco in prossimità della curva nord occupata dai tifosi ospiti, veniva colpito da un fumogeno di colore verde
ed a seguito di ciò riscontrato affetto da “contusione apice craniale in seguito a caduta di fumogeno”;

-terminata la gara, mentre i tifosi ospiti erano in procinto di salire sui mezzi, un centinaio di tifosi locali veniva in contatto con i tifosi avversari e risulta che un tifoso locale è rimasto ferito e successivamente refertato con giorni 10 di prognosi per trauma cranico e toracico;

– a seguito degli scontri verificatisi al termine della gara tra le due tifoserie, all’esterno dell’impianto, un operatore della Questura di Foggia ha fatto ricorso alle cure sanitarie con prognosi di giorni
cinque;

SOCIETA’ AVELLINO
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 5000
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc.fed., r.c.c., documentazione fotografica).

Dispone che la sanzione della disputa della gara casalinga della Società FOGGIA e della Società AVELLINO a porte chiuse sia scontata con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla
data di pubblicazione della presente decisione onde consentire alla LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.