Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo
da parte dell’Arbitro sino a quando un calciatore dell’Avellino raccoglieva il fumogeno e lo lanciava fuori da terreno di gioco;
2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FRANCO DANIELE (TURRIS)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOPRANO MARCO (CASERTANA)
BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)